Per accedere al beneficio dell'esdebitazione, il debitore deve essere persona fisica e "sovraindebitato" ai sensi dell'art. 2, lett. c) del Codice della crisi, cioè “non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza". Il requisito del sovraindebitamento non è esplicitato nel testo della norma, ma è ricavabile dalla rubrica dell'art. 283 del Codice della crisi e dalla collocazione della norma nella Sezione II del Capo X dedicata alle "disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato" (ora "in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata").Secondo l'art. 283, c. 1 del Codice della crisi, il debitore sovraindebitato deve essere "meritevole". Tale requisito riceve un contenuto dall’art. 283, c. 7 che prescrive al giudice di verificare "l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento" e si concretizza nel comma 4 che prescrive al gestore della crisi:- "l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni" (lett. a);- "l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte" (lett. b);- "l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori" (lett. c);- "la valutazione sulla completezza e attendibilità...