RICERCA ARTICOLI
Procedure concorsuali 21 Ottobre 2026

Esdebitazione dell’incapiente: il decreto sconta il registro fisso

Il decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII sconta l’imposta di registro in misura fissa, non proporzionale: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 10/2026.

Con la risposta alla consulenza giuridica 14.10.2026, n. 10 l’Agenzia delle Entrate ha posto fine alle incertezze applicative che da tempo contrapponevano i tribunali sul trattamento, ai fini dell’imposta di registro, del decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, emesso ai sensi dell’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Alcuni uffici giudiziari ritenevano il provvedimento estraneo all’obbligo di registrazione, altri lo assoggettavano all’imposta fissa, altri ancora applicavano il registro proporzionale dell’1%: 3 risposte diverse allo stesso quesito, con un impatto economico tutt’altro che simbolico per chi, per definizione, non ha risorse per pagare.   L’esdebitazione, disciplinata dagli artt. 278 e seguenti del Codice, libera il debitore dai propri debiti, rendendo non più esigibili i crediti rimasti insoddisfatti al termine di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata. L’art. 283 riserva una disciplina ad hoc al cosiddetto debitore incapiente, cioè la persona fisica meritevole che non possiede e non potrà avere in futuro alcun bene o reddito utile a soddisfare, anche solo in parte, i propri creditori: costui può accedere, per una sola volta, all’esdebitazione, che il giudice concede con decreto dopo aver verificato l’assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave nella formazione...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.