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Diritto
24 Maggio 2022
Esdebitazione non ammessa con superamento soglia minima di reddito
Per il Tribunale di Milano (decr. 26.10.2021) è inammissibile la domanda del debitore incapiente ex art. 14-quaterdecies L. 3/2012 se il suo reddito è superiore alla soglia minima di accesso.
Un soggetto chiedeva di essere ammesso all’esdebitazione ex art. 14-quaterdecies L. 3/2012, prevista per il debitore incapiente sia come soggetto privo di alcun reddito, sia come soggetto che dispone di un reddito così esiguo, da essere appena sufficiente per un mantenimento dignitoso proprio e dei familiari.
Il Tribunale di Milano dichiarava l’inammissibilità della domanda per carenza del presupposto reddituale. Nello specifico, rilevava che il legislatore avesse individuato all'art. 14-quaterdecies, c. 2 L. 3/2012 una formula fissa di reddito minimo che si può trattenere e va computato ai fini del sostenimento delle spese, indipendente da quelli che sono i reali esborsi necessari nel singolo caso concreto: ciò al fine di non demandare al giudice valutazioni necessariamente molto discrezionali riguardo alla quantificazione delle spese per il sostentamento del debitore e dei suoi familiari.
La soglia minima d’accesso coincide con l’ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro di equivalenza previsto per l'ISEE in base al numero di componenti del nucleo familiare: si tratta di un livello minimo di reddito che permette ugualmente l'accesso alla procedura, essendo legalmente previsto che il contenuto economico del reddito è tale che non ha in sé utilità che potrebbero essere poste a base di un provvedimento di liquidazione del...