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Diritto privato, commerciale e amministrativo 21 Maggio 2026

Esdebitazione, responsabilità tributaria non sempre rilevante

Per il Tribunale di Rimini (17.02.2026) non integra causa di inammissibilità della domanda di esdebitazione la responsabilità tributaria accertata in sede giudiziaria.

Un contribuente proponeva, davanti al Tribunale di Rimini, istanza per l’ammissione alla procedura del debitore incapiente disciplinata dall’art. 283 D.Lgs. 14/2019, a cui può accedere, per una sola volta, il "debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura", con l'obbligo di pagamento del debito entro 3 anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità ulteriori "rispetto a quanto indicato dal comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori".

Dalla relazione del Gestore della crisi, emergeva che la situazione di sovraindebitamento derivava da 3 avvisi di accertamento, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza, confermati dalla commissione tributaria provinciale che aveva ritenuto che l'istante avesse beneficiato di vantaggi economici derivanti da un meccanismo di cosiddette frodi carosello.

Nel valutare il requisito della meritevolezza in capo al debitore, il Tribunale di Rimini ha rilevato come i fatti valorizzati dalla commissione tributaria a fini dell’addebito della responsabilità tributaria non implicano automaticamente la qualificazione della condotta tenuta dall’istante come connotata da dolo, colpa grave o fraudolenza a fini dell’esdebitazione; le medesime condotte vanno valutate autonomamente in sede di esdebitazione, essendo diversi i fini cui vengono in rilievo.
Le condotte valorizzate dalla commissione tributaria ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale dell’istante attengono esclusivamente all'operatività della società Alfa, soggetto ritenuto "cartiera" nell'ambito della c.d. frode carosello; l’istante è stato ritenuto responsabile in solido non già in ragione di una sua partecipazione attiva alla frode, né per avere predisposto o agevolato il meccanismo evasivo, bensì sulla base di una partecipazione presunta, atteso che egli "non poteva non sapere" della natura fraudolenta dell'operazione.
In altri termini l'affermazione di responsabilità si fonda su un giudizio presuntivo di conoscibilità della frode, desunto da indici sintomatici (prezzi vantaggiosi, caratteristiche del fornitore, sede legale presso abitazione privata), senza che sia stata accertata una condotta dolosamente orientata all'evasione o caratterizzata da macroscopica trascuratezza.
La differenza non è meramente terminologica, ma ontologica: nel giudizio tributario, l'addebito può fondarsi anche su criteri presuntivi e su un parametro di diligenza professionale volto a presidiare l'interesse fiscale.
L'art. 283, c. 7 del Codice della crisi, invece, richiede un quid pluris: una condotta dolosa, gravemente colposa o fraudolenta che esprima un atteggiamento soggettivo di particolare riprovevolezza.
Nel caso di specie, la responsabilità dell’istante è stata costruita su una colpa "per conoscibilità", ossia su un rimprovero fondato sull'omessa percezione di segnali d'allarme ritenuti ex post significativi; si tratta, in sostanza, di una colpa presunta, desunta da fatti noti, ma non accompagnata dalla dimostrazione di un consapevole coinvolgimento nel disegno evasivo né di un'inosservanza grossolana e inescusabile di doveri elementari di cautela.

In definitiva, la condotta accertata in sede tributaria non presentava quei caratteri di consapevole preordinazione, frode o macroscopica ed inescusabile trascuratezza che l'art. 283, c. 7 del Codice della crisi richiede per escludere l'accesso all'esdebitazione.