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Diritto 11 Ottobre 2021

Esecuzione forzata su titolo caducato e risarcimento dei danni

L'istanza ex art. 96, c. 2 c.p.c. deve essere proposta di regola in sede di cognizione e solo in via residuale in sede di opposizione all'esecuzione.

L'art. 96, cc. 1-2 c.p.c. regola 2 diverse fattispecie di responsabilità processuale. Il comma 1 sanziona la parte che ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave; il comma 2 condanna chi ha assunto un'iniziativa processuale (trascrizione domanda giudiziale, iscrizione ipoteca giudiziale, azione esecutiva) senza la normale prudenza. Con riguardo alla specifica individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulla domanda di responsabilità processuale, la giurisprudenza è univoca nell'individuarlo nel giudice competente a decidere la causa di merito. Essendo infatti l'illecito di natura processuale, il logico corollario è che solo il giudice di quella causa sia chiamato a esaminare il fondamento della domanda risarcitoria. È stato correttamente evidenziato che la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. possa essere proposta anche in un giudizio autonomo qualora lo svolgersi della vicenda processuale abbia reso impossibile la formulazione della domanda nel processo di merito; si pensi ad un sequestro ante causam non seguito dal giudizio di merito, all'opposizione a decreto ingiuntivo non seguito dall'iscrizione a ruolo, al rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento. Tali ipotesi rappresentano tuttavia altrettante eccezioni finalizzate alla coerenza del sistema, restando fermo il principio sopra citato relativo alla competenza del giudice chiamato a decidere della causa di merito. Il...

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