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Diritto
24 Ottobre 2022
Esenzione dei trasferimenti a favore dei figli di coppie di fatto
Nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, può trovare applicazione il regime di esenzione previsto dall’art. 19 L. 74/1987? La disciplina è estendibile anche alla crisi delle coppie di fatto?
L’art. 19 L. 74/1987 prevede l’esenzione dall’imposto di bollo, di registro ed ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; ciò vale anche per i procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento.
Come precisato dalla Corte Costituzionale (Sent. 202/2003) l’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile, è altresì presente nel giudizio di separazione, in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere in breve tempo una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario della prole. Le agevolazioni di cui al citato art. 19, infatti, si riferiscono a tutti gli atti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio.
L’esenzione prevista deve ritenere applicabile ad accordi di natura patrimoniale non soltanto direttamente riferibili ai coniugi, ma anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali a favore dei figli, a condizione che il testo dell’accordo omologato dal Tribunale preveda esplicitamente che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli,...