Esenzione del 95% dei dividendi solo per partecipazioni almeno del 5%
Cambiano i paletti per garantire l’esenzione del 95% per i dividendi percepiti da società di capitali e del 41,86% per i dividendi percepiti da società di persone e ditte individuali se la partecipazione è almeno pari al 5% o il valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
I dividendi percepiti da società di capitali derivanti da partecipazioni in società residenti in Italia, ai sensi dell’art. 89, c. 2 del Tuir, concorrono per l’intero ammontare a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti, mentre concorrono soltanto nella misura del 5% del loro ammontare, ossia sono esenti per il 95% solo nel caso in cui la partecipazione da cui si originano i dividendi sia non inferiore al 5% oppure abbia un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.Queste sono le novità inserite dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 51 e seguenti L. 199/2025) e le nuove disposizioni si applicano dalle distribuzioni di utili e riserve deliberati a decorrere dal 1.01.2026. Prima di questa nuova disposizione non vi erano riferimenti alla percentuale di partecipazione e al valore della stessa, per fruire dell’esenzione del 95%. Pertanto, si immagini le seguenti situazioni:- la ABC Srl ha una partecipazione del 30% nella DEF Srl;- la GIG Srl ha invece una partecipazione del 2% nella DEF Srl;- la DEF Srl delibera il 30.04.2026 un dividendo da distribuire ai soci (tra cui ABC e GIG). Il dividendo che percepirà...