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Lavoro 04 Maggio 2022

Esenzione delle somme erogate per perdita di chance

L’Agenzia delle Entrate, con risposta 8.04.2022, n. 185, ha precisato che le somme erogate a titolo risarcitorio per danni professionali e perdita di chance non devono essere tassate.

Come noto, l’art. 51, c. 1 del Tuir prevede, tramite il principio di omnicomprensività della retribuzione imponibile, che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Ma non è tutto. A chiusura del perimetro del reddito da assoggettare a prelievo fiscale, l’art. 6, c. 2 del Tuir precisa che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”. Sotto l’aspetto civilistico-tributario si distinguono le somme erogate: in sostituzione o in risarcimento di una mancata percezione di redditi di lavoro a cui si aveva diritto che sono da considerare imponibili fiscali (c.d. lucro cessante); a reintegrazione patrimoniale per danni subìti o indennizzi per spese sostenute che sono considerate non assoggettabili fiscalmente (c.d. danno...

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