L’attuale assetto normativo in materia di esenzione Imu dei cosiddetti “immobili-merce” è fondato sull’art. 1 c. 751 L. 160/2019 dove viene espressamente previsto che, a decorrere dal 1.01.2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’Imu. Si è giunti a questa norma dopo un travagliato percorso che passa dall’art. 13 D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in L. 22.12.2011 n. 214.Di recente la Corte Costituzionale, con sentenza 17.04.2025 n. 49, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del citato decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non prevede l’esenzione dell’Imu a favore dell’impresa che possiede immobili destinati alla vendita e non utilizzati ad altri fini. La Corte ha affermato che anche gli immobili dell’impresa destinati alla vendita e non locati costituiscono un valido indice di capacità contributiva, perché quel che rileva ai fini dell’obbligo del pagamento dell’Imu è l’astratta possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale e non il loro effettivo esercizio, che dipende esclusivamente dal possessore. A peggiorare la situazione, la Corte di Cassazione, con 2 recenti ordinanze (21.04.2025 nn. 10392 e 10394), calca ancor di più la mano, andando in aperto contrasto con il consolidato orientamento che trovava conforto...