Il caso di specie trae origine dall’eccezione d’incostituzionalità proposta da parte dei giudici della Corte di Cassazione, sezione tributaria, e avente a oggetto l’art. 9, c. 1 D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale). Osservava il remittente l’evidente contrasto con i principi dettati dalla Costituzione in materia tributaria della norma nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’imposta Imu nel caso di occupazione abusiva dell’immobile. La disposizione contrastava, in particolare, con i dettami della Costituzione che impongono al legislatore in sede di formulazione delle disposizioni fiscali di osservare i principi della capacità contributiva, dell’eguaglianza tributaria, della ragionevolezza e della tutela della proprietà privata.
I giudici della Corte Costituzionale ritengono il ragionamento seguito dal remittente fondato e dichiarano, con la sentenza 18.04.2024, n. 60, incostituzionale l’art. 9 D.Lgs. 14.03.2011, n. 23. Secondo i Giudici della Consulta, infatti, la disposizione oggetto del processo costituzionale lederebbe anzitutto il principio di eguaglianza espresso dall’art. 3, c. 1 Cost. Viene infatti osservato nella motivazione del provvedimento come la normativa vigente preveda per il proprietario di un immobile, che sia divenuto inagibile o inabitabile anche a seguito di un fatto a lui imputabile la possibilità di...