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Diritto 10 Gennaio 2020

Esenzione Iva, la materialità prevale sulle formalità contabili

Nessun dubbio in merito alla correttezza della mancata applicazione dell’imposta con riferimento a cessioni verso San Marino, qualora non sia contestata l'effettività delle operazioni fatturate, ma soltanto l’esecuzione di formalità in capo al cedente.

Dal punto di vista normativo, la regolamentazione delle cessioni operate verso soggetti sammarinesi impone il rispetto di variegate formalità. Infatti, per i beni ceduti verso operatori residenti a San Marino, al cedente italiano è imposto di emettere fattura in quattro copie. Tre di queste copie vanno poi recapitate (o consegnate) al cessionario sammarinese, il quale dovrà restituire una copia con timbro a secco del preposto Ufficio Tributario sammarinese, oltre ad applicare la marca da bollo apposta dal medesimo Ufficio, risultante perforata con l’indicazione della data e che andrà anche allegata al documento di trasporto che accompagna i beni oggetto di cessione. In ultimo, il cedente, nel registro delle fatture emesse, è tenuto ad indicare in una nota a margine la ricezione dell’esemplare della fattura regolarizzata, come sopra evidenziato, dall’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino. Solo a questo punto, dopo il corretto adempimento di tali obblighi, l’operazione può dirsi correttamente operata dal cedente anche sotto l’aspetto della legittimità dell’esenzione dell’IVA sulla cessione. A tali principi normativi si sono ispirate le attività accertative dell’Amministrazione Finanziaria e le conseguenti conferme della giurisprudenza di merito espressa dalle Commissioni Tributarie umbre (C.T.P. Perugia e C.T.R. Umbria), secondo cui la mancata osservanza degli...

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