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Diritto 06 Novembre 2020

Esercizio del potere impositivo quale presupposto dell’autotutela

Tra verifica, Pvc e accertamento, si affrontano i limiti alla rettifica o annullamento endoprocedimentale di un atto della Pubblica Amministrazione: nel nostro caso, del Fisco.

La Cassazione Civile, con l'ordinanza 21.10.2020, n. 22891, ha stabilito che per poter fruire dell’istituto dell’autotutela, ai fini dell’annullamento di un atto emanato dall'Amministrazione Finanziaria, è necessario che si sia verificato il concreto esercizio del potere impositivo, in quanto tale tipologia di annullamento non può essere esperibile nei confronti di un atto endoprocedimentale, quale è per esempio il PVC (processo verbale di constatazione), adottato in una fase del controllo in cui la pretesa tributaria non si è ancora concretizzata e tradotta in un atto suscettibile di incidere (o ledere) la posizione di un contribuente. Il potere di autotutela, com’è noto, consiste nella possibilità per l’Amministrazione di annullare o anche solo semplicemente di modificare un determinato atto che è già stato effettivamente emanato, quando si riscontri la presenza di vizi o nel caso di un interesse pubblico alla sua rimozione o rettifica. Traslando tali criteri nel settore tributario, si rileva che tra gli interessi pubblici idonei a sostenere, sul piano della legittimità, un intervento in autotutela, è sicuramente annoverabile l’esigenza di garantire che al contribuente non sia di fatto richiesto più del dovuto, determinato sulla scorta delle norme vigenti. In caso contrario, si verserebbe in una situazione in cui il “petitum erariale” frustrerebbe ogni...

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