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Lavoro 05 Novembre 2019

Esigenze stabili e durevoli e ricorso all'assunzione a termine

La sentenza n. 794/2019 del Tribunale di Firenze apre alla possibilità di un sindacato sulla natura delle motivazioni che hanno condotto al contratto a tempo determinato, ancorché acausale.

Si segnala la sentenza n. 794/2019 della Sezione lavoro del Tribunale di Firenze, che apre significativi scenari in tema di impugnazione dei contratti a termine. Nella formulazione originaria del D.Lgs. 368/2001 l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato era possibile solo a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”. A partire dal Decreto Poletti (D.L. 20.03.2014, n. 34 conv. con modificazioni, dall' art. 1, c 1 L. 16.05.2014, n. 78), iniziava il processo di superamento dell'obbligo di indicazione delle causali, il quale, come noto, aveva sino ad allora esposto il datore di lavoro a un (pervasivo) sindacato del giudice sull'effettiva sussistenza di ragioni addotte, nonché sul nesso causale tra le ragioni stesse e l'assunzione di quel specifico dipendente. Questo processo arrivava a compimento con il D.Lgs. 81/2015, in forza del quale la facoltà datoriale di apporre un termine al contratto di lavoro subordinato non soggiaceva più alla necessaria sussistenza di determinate causali. Se è vero che con il decreto Dignità (D.L. 12.07.2018, n. 87, conv. con modificazioni dalla L. 9.08.2018, n. 96) vi è stato un netto ritorno al passato, con l'obbligo dell'indicazione delle ragioni giustificanti l'apposizione del termine in caso di durata del rapporto...

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