Il messaggio Inps 13.11.2020, n. 4254, indica le modalità di richiesta e di esposizione all'interno dell'UniEmens dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020, convertito in L. 126/2020). Di questo stesso esonero, l'Inps aveva già parlato nella circolare 18.09.2020, n. 105, fornendo le prime indicazioni così sintetizzabili.
Beneficiari - La misura spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, ed è fruibile entro il 31.12.2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale. Si noti che dove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l'esonero e i nuovi strumenti di integrazione salariale (e laddove il datore di lavoro sia lo stesso), la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.
Misura - L'ammontare dell'esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. L'importo così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione, l'ammontare dei contributi dovuti.
Prendendo le mosse da quanto qui sintetizzato, il messaggio...