Con messaggio 5.11.2021, n. 3809 l'Inps ha pubblicato le istruzioni per l'applicazione del bonus per assunzione di donne lavoratrici, previsto dall'art. 1, c. 16 della legge di Bilancio 2021, la quale ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui all'art. 4, cc. 9-11, L. 92/2012 è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Ricordiamo che il beneficio è concesso a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea, rilasciata fino al 31.12.2021; pertanto, l'esonero per assunzioni o trasformazioni avvenute nel corso del 2022 sarà soggetto a ulteriore autorizzazione.
L'esonero si intende cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla vigente normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intende fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Il messaggio espone nel dettaglio le varie casistiche possibili.
Il modulo online per la comunicazione di accesso all'incentivo rimane quello già presente per l'esonero al 50%, all'interno del “Cassetto previdenziale”, denominato “92-2012”, appositamente rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla L. 178/2020. Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o...