Nella circolare in esame vengono date le prime indicazioni utili per godere dell’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis D.Lgs. 198/2006, ma solamente per quelli che l’hanno ottenuta entro il 31.12.2022. La circolare chiarisce, esplicitamente, che per gli anni a venire saranno fornite delle ulteriori indicazioni.
A questo punto, preme illustrare, brevemente, il contenuto della circolare in analisi:
al paragrafo 2 è chiarito quali sono i datori di lavoro che possono beneficiare dell’esonero, ovvero tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che hanno conseguito la certificazione della parità di genere. Nello stesso paragrafo è inoltre espressamente indicato quali sono i datori di lavoro ai quali non è consentito l’esonero, ossia tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
il paragrafo 3 chiarisce l’assetto e la misura dell’esonero, che consiste nell’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un massimo di 50.000 euro annui, nel limite però delle risorse stanziate. L’esonero è da riparametrare su base mensile (4.166,66 euro al mese) e non comprende i contributi Inail, quelli per il fondo tesoreria Tfr, quelli per i fondi di solidarietà e di integrazione salariale (ove presenti),...