In maniera specifica, l'esonero applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani risulta oggi soggetto alla disciplina della L. 205/2017 secondo la quale, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 160/2019, il limite anagrafico del giovane, da tenere in considerazione per le assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, è innalzato a 35 anni di età. A decorrere dal 2021 tale limite anagrafico sarà strutturalmente individuato nei 30 anni di età; è da rilevare che l'agevolazione si applica alle assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri e che può essere riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati; rimangono esclusi i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico. Si ricorda che l'incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile; la durata è di 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
L'incentivo passa al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, se le assunzioni a tempo indeterminato intervengono entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio e riguardano giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Come fatto cenno, l'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L'esonero contributivo abbraccia tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato; possono essere ricompresi i casi di part-time.
Rimane fuori dall'applicazione dell'incentivo, l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata anche se stipulato a tempo indeterminato, in quanto tale rapporto è strutturalmente concepito con lo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua. Invece, si applica ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo instaurato con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001.
Infine, l'Inps precisa che l'esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.
È importante ricordare che l'esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi; per esempio, l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi.
