Diritto del lavoro e legislazione sociale 07 Marzo 2025

Esonero dal Contributo Addizionale NASpI per le attività stagionali

L'Inps ha chiarito che l’esonero dal contributo addizionale NASpI per i contratti a termine si applica solo alle attività stagionali definite dal D.P.R. 1525/1963 e ai contratti collettivi firmati entro il 2011.

L'Inps ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’applicazione del contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali, a seguito della norma di interpretazione autentica introdotta dalla L. 203/2024. L'Istituto ha specificato che l’esonero dal contributo non si applica indistintamente a tutte le attività considerate stagionali, ma è limitato a quelle rientranti nel D.P.R. 1525/1963 e a quelle definite dai contratti collettivi stipulati entro il 31.12.2011. In particolare, con il messaggio 23.01.2025, n. 269, l'Inps ha chiarito che i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato per svolgere attività stagionali non comprese nell’elenco del D.P.R. 1525/1963 sono soggetti al pagamento del contributo addizionale NASpI. Tuttavia, con un successivo aggiornamento, il messaggio 7.02.2025 n. 483, l'Istituto ha precisato che l’esonero si applica anche ai contratti stipulati a partire dal 1.01.2020 per lo svolgimento di attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi sottoscritti entro il 31.12.2011.La disciplina del contributo addizionale NASpI è regolata dall’art. 2, c. 28 L. 92/2012, che prevede un contributo pari all'1,4% della retribuzione imponibile per tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, con un incremento dello 0,5% per ciascun rinnovo del contratto. Tuttavia, il c. 29 della stessa legge ha introdotto delle eccezioni per i lavoratori stagionali, stabilendo...

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