Enti locali 27 Settembre 2022

Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

Le condizioni per evitare la redazione del bilancio consolidato nella Pubblica Amministrazioni e le conseguenze sulla nota integrativa.

Il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 ha previsto la redazione del bilancio consolidato del gruppo Amministrazione Pubblica. Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese. L’art. 27, D.Lgs. 127/1991 prevede i seguenti 4 casi di esonero dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato: quando il gruppo non supera determinati limiti dimensionali; quando esiste un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata (la subholding) e le sue controllate sono inserite; quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti; quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di consolidamento ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. 127/1991. Non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non hanno superato, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti: 20 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; 40 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve essere determinato con riferimento ai dati “lordi” risultanti dai bilanci d’esercizio, compreso quello della...

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