Il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 ha previsto la redazione del bilancio consolidato del gruppo Amministrazione Pubblica. Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese.
L’art. 27, D.Lgs. 127/1991 prevede i seguenti 4 casi di esonero dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato:
quando il gruppo non supera determinati limiti dimensionali;
quando esiste un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata (la subholding) e le sue controllate sono inserite;
quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti;
quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di consolidamento ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. 127/1991.
Non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non hanno superato, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:
20 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
40 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve essere determinato con riferimento ai dati “lordi” risultanti dai bilanci d’esercizio, compreso quello della...