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Lavoro 12 Ottobre 2022

Esonero dei contributi previdenziali per le lavoratrici madri

L’Inps, con circolare 19.09.2022, n. 102, ha fornito alcuni chiarimenti sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, dopo la fruizione del congedo di maternità.

La L. 30.12.2021, n. 234, ha previsto all’art. 1, c. 137 che “in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, compreso il settore agricolo e i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente; la misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001. La citata nota dell’Inps chiarisce che, sebbene la previsione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità per un periodo massimo di un anno, per evitare un’irragionevole disparità di trattamento “laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura...

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