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Lavoro 12 Dicembre 2022

Esonero parità di genere: il Ministero ha parlato

Il 28.11.2022 il Ministero del Lavoro ha pubblicato il D.M. 20.10.2022, con cui viene disciplinato l’esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che conseguono la certificazione della parità di genere.

La legge di Bilancio per il 2022 ha previsto un esonero in favore delle aziende private (escludendo le Pubbliche Amministrazioni) che hanno conseguito la certificazione di parità di genere: con D.M. 20.10.2022, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia e con il MEF, ha definito criteri e modalità di fruizione della misura.

Presentazione delle istanze - Le domande possono essere trasmesse dal rappresentante legale, un suo delegato o intermediari, esclusivamente in via telematica all’Inps, secondo termini e modalità che l’Istituto medesimo dovrà rendere noti. Devono contenere le seguenti informazioni, relative al periodo di validità della certificazione di parità:
  • dati identificativi dell’azienda;
  • retribuzione media mensile stimata;
  • aliquota datoriale media stimata;
  • forza aziendale media stimata;
  • dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere e dell’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi;
  • periodo di validità della certificazione.
Le domande saranno verificate dall’Inps che per favorire il più ampio accesso all’esonero dovrà riconoscere proporzionalmente il beneficio in relazione al numero di domande ammissibili, nel caso in cui le risorse messe a disposizione dovessero risultare insufficienti. Per consentire l’adeguata verifica del possesso dei requisiti, inoltre, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunicherà periodicamente all’Inps i dati identificativi delle aziende del settore privato in possesso della certificazione di parità di genere.
La fruizione dell’esonero contributivo in oggetto è subordinata al rispetto dei principi generali per la fruizione degli sgravi (art. 1, c. 1175 L. 296/2006) e all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 46, c. 4 D.Lgs. 198/2006).

Fruizione del beneficio - L’Inps autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura del 1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui (considerando comunque la possibilità di riduzione proporzionale descritta).
Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

Sanzioni - L’utilizzo indebito comporterà per il trasgressore l’obbligo del versamento dei contributi dovuti, nonché il pagamento delle relative sanzioni; resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato. Le somme così recuperate saranno messe a disposizione per l’annualità successiva.