Presentazione delle istanze - Le domande possono essere trasmesse dal rappresentante legale, un suo delegato o intermediari, esclusivamente in via telematica all’Inps, secondo termini e modalità che l’Istituto medesimo dovrà rendere noti. Devono contenere le seguenti informazioni, relative al periodo di validità della certificazione di parità:
- dati identificativi dell’azienda;
- retribuzione media mensile stimata;
- aliquota datoriale media stimata;
- forza aziendale media stimata;
- dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere e dell’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi;
- periodo di validità della certificazione.
La fruizione dell’esonero contributivo in oggetto è subordinata al rispetto dei principi generali per la fruizione degli sgravi (art. 1, c. 1175 L. 296/2006) e all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 46, c. 4 D.Lgs. 198/2006).
Fruizione del beneficio - L’Inps autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura del 1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui (considerando comunque la possibilità di riduzione proporzionale descritta).
Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.
Sanzioni - L’utilizzo indebito comporterà per il trasgressore l’obbligo del versamento dei contributi dovuti, nonché il pagamento delle relative sanzioni; resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato. Le somme così recuperate saranno messe a disposizione per l’annualità successiva.
