L’art. 13, c. 2 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) riconosce al Prefetto il potere di adottare un provvedimento espulsivo nei confronti dello straniero immigrato che:
è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;
si è trattenuto irregolarmente nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione ex art. 27, c. 1-bis (è la comunicazione rilasciata dal committente, in luogo del nulla-osta al lavoro, nei casi di distacco di lavoratori stranieri nel nostro Paese) oppure in tutti i casi di violazione delle norme in materia di permesso di soggiorno;
è stato giudicato socialmente pericoloso, in quanto dedito ad attività delittuose o indiziato di appartenere ad associazione mafiosa.
Tale misura amministrativa è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale poiché preordinata ad assicurare una razionale gestione dei flussi di immigrazione; tuttavia, è necessaria la presenza di alcune condizioni legittimanti come la conformità alle norme sui divieti di espulsione, l’indicazione dei mezzi di impugnazione e la traduzione del provvedimento nella lingua effettivamente conosciuta dall’interessato.
Il provvedimento è disposto con decreto scritto e motivato immediatamente esecutivo ed è notificato al destinatario mediante consegna a mani proprie o, comunque, con modalità tali da assicurare la riservatezza del...