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Lavoro 06 Giugno 2022

Estate e permesso di soggiorno per studio

L’INL, con la nota 24.05.2022, n. 1074, ha fornito chiarimenti in merito alla posizione di studenti extracomunitari che intendano svolgere attività lavorativa avvalendosi della facoltà riconosciuta ex art. 14, c. 4 D.P.R. 394/1999.

L’art. 14, c. 4 D.P.R. 394/1999 recita: “il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore”. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato sollecitato dalle richieste dei propri uffici territoriale che, in particolare, si domandavano se: “la citata disposizione possa consentire allo studente straniero di modulare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore”.
L’Ispettorato, acquisito il parere del Ministero del Lavoro (nota 18.05.2022, n. 35/1417), esprime un parere negativo, non ritenendo possibile rimodulare lo svolgimento dell’attività, in deroga alle 20 ore settimanali, nemmeno durante la sospensione estiva delle lezioni.

L’Agenzia di Piazza della Repubblica motiva la propria posizione chiarendo che la possibilità di prestare un’attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, trova fondamento nell’opportunità di permettere allo studente extracomunitario di mantenersi agli studi, ma senza dimenticare che l'attività didattica/formativa deve avere l’assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa.
Le ragioni dell’ingresso e della permanenza nel territorio italiano del cittadino/studente extracomunitario sono, infatti, strettamente legate all’attività scolastica e formativa e non a motivi lavorativi. Pertanto, l’INL interpreta in maniera restrittiva la norma e chiarisce che è consentita un’attività lavorativa, esclusivamente, part-time secondo i limiti previsti sia settimanali che annuali.

Lo studente extracomunitario titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio che abbia intenzione di instaurare un rapporto di lavoro per un numero di ore superiore alle 20 settimanali, dovrà farsi parte attiva e, prima della sua scadenza, richiedere la conversione del permesso per studio in un permesso per motivi di lavoro. A suffragare la posizione dell’Ispettorato depone la circostanza che la concessione del permesso per studio non è legata alle quote stabilite con i flussi ex art. 3, c. 4 D.Lgs. 286/1998), il trattamento di favore riservato alla concessione dei permessi per studio rispetto a quella prevista per i permessi per finalità lavorative, risulta porsi in termini di eccezionalità rispetto al delineato sistema normativo, tale “eccezionalità” impedisce, di fatto, un’interpretazione estensiva dei limiti orari previsti.