Accertamento, riscossione e contenzioso 30 Dicembre 2025

Esterovestizione e libertà di stabilimento

La Cassazione sposta il baricentro sulla “sede effettiva” stabilendo che non integra abuso la scelta di un ordinamento fiscalmente più favorevole quando lo stabilimento all’estero è reale.

La sentenza della Cassazione civile, Sez. V, 25.08.2025, n. 23842 offre un passaggio decisivo nella delicata materia dell’esterovestizione.Nel caso di specie, l’art. 73, c. 3 del Tuir viene letto alla luce degli artt. 49 e 54 TFUE e della Convenzione Italia-Portogallo, riaffermando che non è abuso scegliere un ordinamento fiscalmente più favorevole quando lo stabilimento all’estero è reale, organizzato e dotato di effettiva autonomia decisionale. In pratica, nel solco di precedenti di rilievo, la pronuncia ribadisce che il concetto di residenza ex art. 73, c. 3 del Tuir non può essere ridotto alla mera sede legale formale e che l’indice decisivo diviene la “sede dell’amministrazione”, intesa come cuore effettivo della direzione d’impresa, individuata nel luogo in cui si riuniscono gli organi, si assumono le decisioni strategiche, si gestisce la tesoreria e si conservano i documenti essenziali.Il passaggio centrale è il richiamo al principio per cui la nozione di “sede dell’amministrazione” coincide con “sede effettiva”. Si tratta di un concetto che la Corte declina in chiave sostanziale, ragion per cui l’esterovestizione non può essere affermata sul solo rilievo di un vantaggio fiscale o di rapporti economici con l’Italia.La Cassazione si allinea così alla giurisprudenza unionale (Cadbury Schweppes, Eqiom/Enka, Polbud, Elmeka, Grup Servicii Petroliere), che ammette espressamente la libertà di scegliere lo Stato membro più conveniente,...

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