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Diritto del lavoro e legislazione sociale 05 Maggio 2026

Estesa la possibilità di affiancamento dei lavoratori in congedo

Dal 1.01.2026 è possibile accedere allo sgravio per il periodo di affiancamento successivo al rientro del lavoratore ed entro il compimento del primo anno di vita del bambino (mess. Inps n. 1343/2026).

L’art. 1, c. 221 della legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha previsto che, per favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione per sostituzione maternità, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.Si ricorda che, l'assunzione di personale in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, sia con personale a tempo determinato che con lavoratori somministrati, può avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo o anche con un anticipo superiore, se previsto dalla contrattazione collettiva.Inoltre, è da ricordare lo sgravio contributivo del 50% in favore dei datori di lavoro che assumono personale a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo.Se l’assunzione in sostituzione avviene con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.In merito al campo di applicazione dello sgravio contributivo, è previsto che lo stesso trova applicazione per i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti e nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla L. 29.12.1987, n. 546.È importante sottolineare che destinatari del beneficio, pertanto, sono i datori...

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