L'art. 105 D.L. 17.03.2020, n. 18, Cura Italia, contiene un'agevolazione rivolta al mondo dell'agricoltura che ci fornisce lo spunto per ripassare i concetti relativi al lavoro occasionale gratuito prestato dai familiari dell'imprenditore agricolo.
Con il D.L. 10.09.2003, n. 276 e successive modifiche, il legislatore ha previsto all'art. 74 che: “con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”. Tale disposizione tende a consentire la collaborazione prestata all'interno di un contesto familiare che viene resa soprattutto per un obbligo di tipo “morale” che in forza di un'obbligazione vera e propria. A seguito del D.L. 276/2003, è intervenuto l'Inps, con la circolare 10.06.2013, n. 37, indirizzata al proprio personale ispettivo, trattando, oltre al lavoro dei familiari nel mondo agricolo, anche il medesimo aspetto nei settori dell'artigianato e del commercio.
Dalla circolare si evince come innanzitutto 2 situazioni vengono collocate nell'ambito delle collaborazioni occasionali escluse dall'obbligo di iscrizione previdenziale, vale a dire le prestazioni rese dal...