Estinzione associazioni non riconosciute: nuovo orientamento
La Cassazione, con ordinanza 25.03.2026, n. 7109, rivede il tema dell’estinzione delle associazioni non riconosciute, affermando la loro ultrattività in presenza di rapporti giuridici pendenti, in contrasto con il precedente orientamento del 2016.
La Cassazione, con l’ordinanza 25.03.2026, n. 7109, ha ritenuto che, ove si proceda alla liquidazione del patrimonio di un'associazione non riconosciuta, la stessa non può ritenersi estinta finché sia titolare di rapporti giuridici. Non può farsi applicazione della disciplina prevista per le associazioni riconosciute e non sussiste, quindi, alcun ostacolo all'esercizio di azioni giudiziali individuali di creditori dell’associazione medesima (Cassazione n. 12528/2018).Quindi, nonostante la dichiarazione del loro scioglimento, ove nel relativo momento siano pendenti rapporti giuridici dei quali le associazioni siano titolari, non si verifica la loro estinzione ed esse rimangono esistenti finché detti rapporti non siano definiti (Cassazione nn. 9656/1992 e 5925/1987), tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio (Cassazione n. 5925/1987). In caso di rapporti pendenti, pertanto, sussisterebbe una "ultrattività" dell'ente di fatto.In relazione a tale questione si ritiene di evidenziare come, in ordine ai temi controversi relativi all’estinzione di un ente non commerciale non tenuto alle forme di pubblicità del Registro delle Imprese, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9541/2016, aveva invece ritenuto che, nel caso di estinzione dell’associazione tramite le formalità ex art. 35, c. 4 D.P.R. 633/1972, venissero a generarsi i medesimi effetti estintivi che conseguono alla...