La Corte di Cassazione, con la sentenza penale 21.08.2018, n. 38684, ha stabilito che, per l'accesso al patteggiamento ex art. 444 c.p.p, non è necessaria la previa estinzione dei relativi debiti tributari, per i reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000, per i quali il pagamento costituisce causa della loro non punibilità. La sentenza fornisce così un'interpretazione e un coordinamento corretti degli artt. 13 e 13-bis D.Lgs. n. 74/2000.
Il citato art. 13, al suo primo comma, stabilisce la non punibilità del reato di omesso versamento dell'IVA, previsto dall'art. 10-ter di detto decreto legislativo, nonché del reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, contemplato dal suo art. 10-bis e pure del reato di indebita compensazione, previsto dal suo art. 10-quater, a patto che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, i relativi debiti tributari, compresi sanzioni amministrative ed interessi, siano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure di conciliazione e di adesione, previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
L'art. 13-bis D.Lgs. n. 74/2000, al suo secondo comma, subordina l'accesso al patteggiamento, apparentemente per tutti i reati previsti da detto decreto, alla medesima condizione sopra indicata. Per la Corte di Cassazione, poiché il pagamento integrale dei debiti tributari per i reati ex...