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Diritto 05 Settembre 2018

Estinzione del debito per l'accesso al patteggiamento penale


La Corte di Cassazione, con la sentenza penale 21.08.2018, n. 38684, ha stabilito che, per l'accesso al patteggiamento ex art. 444 c.p.p, non è necessaria la previa estinzione dei relativi debiti tributari, per i reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000, per i quali il pagamento costituisce causa della loro non punibilità. La sentenza fornisce così un'interpretazione e un coordinamento corretti degli artt. 13 e 13-bis D.Lgs. n. 74/2000. Il citato art. 13, al suo primo comma, stabilisce la non punibilità del reato di omesso versamento dell'IVA, previsto dall'art. 10-ter di detto decreto legislativo, nonché del reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, contemplato dal suo art. 10-bis e pure del reato di indebita compensazione, previsto dal suo art. 10-quater, a patto che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, i relativi debiti tributari, compresi sanzioni amministrative ed interessi, siano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure di conciliazione e di adesione, previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. L'art. 13-bis D.Lgs. n. 74/2000, al suo secondo comma, subordina l'accesso al patteggiamento, apparentemente per tutti i reati previsti da detto decreto, alla medesima condizione sopra indicata. Per la Corte di Cassazione, poiché il pagamento integrale dei debiti tributari per i reati ex...

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