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Diritto 04 Aprile 2022

Estinzione del processo: natura del reclamo

Il reclamo non ha natura endoprocessuale e, in quanto tale, può non essere presentato telematicamente. Tale distinzione pare però ormai accantonata dalle proroghe della normativa sull’emergenza Covid-19.

L’art. 630, c. 3, c.p.c. stabilisce che “contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa, è ammesso il reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante nel termine di venti giorni dall’udienza e con l’osservanza delle forme di cui all’art. 178, cc. 3, 4, 5 c.p.c.”. Il rinvio al comma 3 (che prevede un termine di 10 giorni per il reclamo) è da ascriversi a un difetto di coordinamento, rimangono invece vivi i rinvii ai commi 4 (reclamo presentato nel verbale di udienza) e 5 (disciplina del reclamo). L’istituto in parola è sopravvissuto alla novella introdotta dal D.Lgs. 51/1998 che attribuisce la competenza per le cause di esecuzione forzata al giudice dell’esecuzione, in funzione di giudice unico, in combinazione con l’art. 178, c. 2, c.p.c., a norma del quale l’ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l’estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Si tratta di un procedimento peculiare sia per le modalità di proposizione, sia per la previsione della decisione con sentenza, appellabile secondo le regole generali. Tramite tale rimedio è assicurato un controllo sistematico del provvedimento di estinzione, al quale deve essere riconosciuta struttura cognitiva, il reclamo apre infatti un giudizio sul contrapposto...

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