L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato una serie di provvedimenti straordinari, tra i quali la sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare avente a oggetto l'abitazione principale del debitore. Ad alcuni mesi dalla fine della sospensione sono ricominciate le vendite all’asta, intasando un mercato immobiliare in affanno.
Per meglio comprendere cosa succede durante l’esecuzione, occorre chiarire che il giudice, nell’ordinanza che dispone la vendita dell’immobile, determina anche il numero delle aste da tenersi e la tempistica che il professionista delegato deve rispettare nel fissarle. Spesso ci si chiede cosa succede quando dopo diverse aste il bene non viene assegnato.
Nel nostro ordinamento non esiste un collegamento diretto tra aste deserte ed estinzione. Dalla lettura degli artt. dal 629 al 632 c.p.c., è possibile individuare alcuni casi che possono portare a una chiusura anticipata dell’esecuzione immobiliare. In effetti l’estinzione del processo può avvenire nei seguenti casi:
se le parti non rispettano i termini perentori previsti dalla legge o dal giudice dell’esecuzione;
se le parti non si presentano all’udienza per due volte consecutive, fatta eccezione di quella in cui ha luogo la vendita;
se i creditori rinunciano alle loro pretese;
se non viene data pubblica notizia dell’asta sul PVP (portale delle vendite pubbliche) entro i termini previsti...