RICERCA ARTICOLI
Diritto 28 Ottobre 2021

Estinzione dell'ente nell'ambito del D.Lgs. 231/2001

Ai fini sanzionatori la normativa ha disciplinato esclusivamente le ipotesi di trasformazione, fusione o scissione ai sensi dell'art. 70, ma non l'estinzione.

Il D.Lgs. 231/2001 non disciplina espressamente l'ipotesi di estinzione dell'illecito a seguito dell'estinzione dell'ente. Le uniche disposizioni relative alle vicende modificative riguardano, infatti, la scissione, la fusione o la trasformazione dell'ente o la cessione di azienda (art. 33), quest'ultima applicabile anche al caso di conferimento di azienda. Sebbene, dunque, il decreto non lo preveda espressamente, la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che si debba dichiarare l'estinzione dell'illecito 231/2001 laddove, successivamente alla commissione del fatto-reato, si verifichi una causa di estinzione dell'ente, purché questa sia di natura fisiologica e non fraudolenta. Tale principio deriva dall'applicazione all'ente delle disposizioni relative all'imputato, in quanto compatibili, ai sensi della clausola generale prevista dall'art. 35 del decreto. Pertanto, così come la morte del reo rappresenta nel nostro ordinamento una causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 c.p., nello stesso modo laddove nelle more del processo si verifichi una causa di estinzione dell'ente, l'illecito 231/2001 si riterrà estinto. La verifica a cui è tenuto il giudice di merito, quindi, si riferisce proprio alle cause di estinzione dell'ente al quale viene contestato il reato ex D.Lgs. 231/2001, per escludere che lo scioglimento sia diretto esclusivamente a fini elusivi...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.