Possibilità concessa, in maniera autonoma, soltanto qualora il contribuente non risulti essere stato compiutamente reso edotto della pretesa impositiva originaria.
In linea di principio, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992, il ricorso avverso il mero estratto di ruolo non dovrebbe essere ritenuto possibile, trattandosi di un documento interno all’Amministrazione Finanziaria; in quanto tale, risulterebbe essere privo di una qualsivoglia rilevanza esterna. L’assenza di tale consistenza renderebbe il citato “estratto” non autonomamente impugnabile.
A tal proposito, si rileva come, in ambito tributario, la citata disposizione (art. 19) abbia nel corso degli anni originato e alimentato l’interrogativo sull’esaustività o meno dell’elenco degli atti impugnabili ivi contenuto. Nella prassi, poi, è sorta anche la necessità di trovare un’esatta collocazione, in tale ambito applicativo, alle cc.dd. iscrizioni a ruolo che non siano seguite dall’emissione di cartelle di pagamento.
Si è posto quindi il problema di comprendere se tali atti non essendo espressamente ricompresi nel novero previsto ai sensi del citato art. 19, potessero ritenersi impugnabili in assenza della rituale notifica della cartella di pagamento.
Una risposta a tale interrogativo è stata recentemente fornita dalla Cassazione che, con l’ordinanza 24.12.2021, n. 41508, muovendosi in realtà su un solco precedentemente tracciato addirittura dalle Sezioni Unite (sent. 19704/2015), ha ribadito come l'estratto di ruolo possa costituire oggetto di autonoma impugnazione, solo...