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Diritto
17 Novembre 2023
Estromissione in appello di parte assente in primo grado
Se l’Agenzia delle Entrate non ha preso parte al procedimento di primo grado, non essendosi costituita in giudizio, è inammissibile l’atto di appello per carenza di legittimazione processuale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28131/2023, ha affrontato il tema di una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato nei confronti di una società.
La Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate in quanto priva di legittimazione processuale, non avendo quest’ultima preso parte al giudizio di primo grado. Nel giudizio di primo grado, infatti, l’Agenzia non si era costituita in giudizio, mentre aveva partecipato solamente l’agente della riscossione.
L’Amministrazione Finanziaria impugna la decisione di secondo grado presentando ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. In particolare, l’Ufficio ritiene che i giudici di appello abbiano erroneamente statuito circa la carenza di legittimazione a impugnare e che l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate dovesse essere considerato come atto di intervento volontario del soggetto titolare del credito e dunque titolare di legittimazione passiva.
I Giudici di legittimità cassano la posizione di parte pubblica affermando che l'Agenzia delle Entrate non è stata parte del giudizio di primo grado, né la sua veste di parte processuale o di soggetto titolare del rapporto sostanziale risulta dalla sentenza di primo grado.
Inoltre, i giudici precisano che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sentenze nn. 29798/2019 e...