Le nuove Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal Cndcec il 18.02.2026, rappresentano un aggiornamento sostanziale rispetto alla versione del 2020 e si inseriscono nel quadro del completamento della Riforma e dell’entrata in vigore del regime fiscale del Titolo X dal 1.01.2026. Il documento interviene su ambiti specifici dell’attività di vigilanza, precisando contenuti, modalità operative e poteri dell’organo di controllo negli ETS, in attuazione dell’art. 30 del Codice del Terzo settore. Le Norme, rivolte non solo ai commercialisti ma a tutti i soggetti che assumono incarichi di controllo, costituiscono regole tecniche e, per gli iscritti all’Albo, disposizioni a valenza deontologica. Esse definiscono un insieme di principi che devono essere applicati in modo proporzionato alla dimensione e alla complessità dell’ente, riconoscendo che molti ETS presentano assetti meno articolati rispetto alle società di capitali.
La composizione dell’organo di controllo può essere monocratica o collegiale, con preferenza per quest’ultima. Almeno un componente deve possedere i requisiti professionali dell’art. 2397 c.c., mentre, se l’organo svolge anche la revisione legale, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.
Le Norme suggeriscono che l’assemblea individui anche il presidente, attribuendogli funzioni di coordinamento analoghe a quelle del collegio sindacale. È inoltre possibile nominare supplenti, con requisiti differenziati in base alla struttura dell’organo.
La nomina è obbligatoria per tutte le fondazioni ETS e per le associazioni che costituiscono patrimoni destinati, mentre per le altre associazioni l’obbligo scatta al superamento per 2 esercizi consecutivi di almeno 2 dei limiti aggiornati (attivo patrimoniale di 150.000 euro; ricavi pari a 300.000 euro; dipendenti medi pari a 7 unità).
In caso di iscrizione al RUNTS di un ente preesistente, la verifica deve essere effettuata sui 2 esercizi precedenti e, se l’organo non è stato nominato, gli amministratori devono convocare l’assemblea senza indugio, pena l’intervento dell’ufficio RUNTS.
Al momento dell’accettazione dell’incarico, ogni componente deve verificare l’assenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché la propria adeguatezza professionale e la disponibilità di tempo per svolgere l’incarico.
Le Norme richiedono inoltre che ciascun componente comunichi agli altri, per iscritto, tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione annuale dell’indipendenza.
Una delle principali innovazioni è l’introduzione di una Norma dedicata ai controlli specifici su Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, che rappresentano circa l’80% degli enti iscritti al RUNTS. L’organo deve verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Codice del Terzo settore, con particolare attenzione alla natura non commerciale delle attività e alla corretta gestione dei volontari.
Le Norme aggiornano anche le disposizioni relative alle denunce di irregolarità (whistleblowing) e alla partecipazione alle assemblee totalitarie, recependo evoluzioni normative e prassi operative. Il documento elimina i Commenti e integra i Criteri applicativi con indicazioni pratiche, rendendo l’impianto più snello e orientato all’operatività quotidiana.
Le Norme hanno una duplice funzione: guidare l’attività ordinaria di vigilanza e indicare il comportamento da adottare in situazioni straordinarie, come scioglimento, perdita del patrimonio minimo o denunzie ex artt. 2408 e 2409 c.c. In questo quadro, l’organo di controllo assume un ruolo centrale nel presidio di legalità e nella tutela degli associati, dei fondatori e delle comunità, confermando la crescente specializzazione richiesta ai professionisti che operano nel Terzo settore.
