Il D.M. 18.02.2026, adottato in attuazione dell’art. 13, c. 3 D.Lgs. 117/2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21.03.2026, n. 67, si inserisce nel quadro delle semplificazioni contabili previste per gli enti caratterizzati da limitati volumi economici, con l’obiettivo di alleggerire gli adempimenti amministrativi senza compromettere la trasparenza delle informazioni, necessaria nell’ambito della redazione dei bilanci in base alle disposizioni del principio contabile OIC 35. In particolare, il nuovo schema riguarda gli ETS che presentano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro annui, come definiti dall’art. 4 L. 104/2024. Per tali soggetti, il rendiconto per cassa può essere, in via del tutto facoltativa e indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, redatto in forma aggregata, ossia mediante l’indicazione delle sole macro-voci di entrata e uscita previste dalla modulistica ministeriale (la cui adozione è obbligatoria per gli ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali), senza la necessità di dettagliare analiticamente le singole componenti.
Sotto il profilo temporale, l’art. 3 del decreto stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio finanziario in corso alla data di pubblicazione del provvedimento, con conseguente operatività, nella prassi, a decorrere dai bilanci 2026. Il che, in parte, crea un piccolo sfasamento rispetto all’entrata in vigore delle altre modifiche introdotte dall’art. 4 L. 104/2024, operative dai bilanci 2025. Tuttavia, risulta del tutto in linea con l’interpretazione contenuta nella nota ministeriale n. 12607/2017, dove si precisa che le modifiche immediatamente operative sono unicamente quelle che non necessitano di ulteriori provvedimenti attuativi (il modello per i micro-enti, logicamente, esula da questo novero). Solo in parte perché, come si diceva, il nuovo modello si affianca comunque, senza sostituirle integralmente, alle regole ordinarie di redazione del bilancio degli ETS.
Sotto il profilo strutturale, il nuovo modello aggregato ricalca l’impostazione del rendiconto per cassa già noto, mantenendo la rappresentazione a sezioni contrapposte delle entrate e delle uscite e prevedendo l’indicazione dei dati comparativi relativi all’esercizio precedente. Tuttavia, l’elemento qualificante è rappresentato dalla riduzione del livello di dettaglio, con esposizione limitata alle principali categorie economiche.
Il prospetto si articola in 3 sezioni principali. La prima riguarda la gestione corrente dell’ente e distingue le operazioni in 5 macro-aree: attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali, nonché attività di supporto generale. La seconda sezione è dedicata alle operazioni di investimento e disinvestimento in immobilizzazioni, con evidenza del relativo risultato gestionale. La terza sezione, infine, contiene informazioni di sintesi relative alle disponibilità liquide, includendo conti di cassa e depositi bancari o postali. È inoltre previsto, in via facoltativa, un prospetto degli oneri figurativi, volto a rappresentare componenti economiche non monetarie, al fine di fornire una più completa informativa sulla dimensione economica dell’ente.
Dal punto di vista operativo, l’introduzione del modello aggregato comporta un significativo alleggerimento degli obblighi contabili per gli ETS di minori dimensioni, riducendo gli oneri amministrativi e favorendo una gestione più snella della rendicontazione. Al contempo, la standardizzazione dello schema garantisce uniformità e comparabilità dei dati, elementi essenziali anche ai fini dei controlli e della trasparenza nei confronti dei terzi.
Resta comunque ferma la possibilità, per gli amministratori, di optare per la redazione del bilancio in forma ordinaria qualora tale modalità sia ritenuta più adeguata alla natura e alle esigenze dell’ente, in un’ottica di rappresentazione più analitica e completa della gestione che può anche sfociare nella redazione (anche nei casi di facoltatività) della relazione di missione. Su questo punto, infatti, il D.M. 18.02.2026 fa propria l’interpretazione ministeriale espressa con la circolare n. 6/2024, dove la responsabilità rispetto alla scelta del modello semplificato (specie quando l’ente è in possesso di personalità giuridica) è rimessa alla responsabilità degli amministratori e degli eventuali organi di controllo, su cui ricade sempre e comunque il dovere di fornire nell’ambito del bilancio le attestazioni relative al mantenimento della qualifica di ETS.
