Il dolo specifico, rispetto agli intenti meramente elusivi, si sostanzia nella piena consapevolezza dell'illiceità concorrente sia del “fine” che del “mezzo” utilizzato dal contribuente: lo stesso risultato (pregiudizio erariale) finisce con l'avere conseguenze differenti.
Con una pronuncia che offre notevoli spunti sulla demarcazione del confine tra elusione ed evasione, la Cassazione (Cass. Pen. Sez. III, sentenza 12.03.2020, n. 9881) stabilisce come in materia di reati fiscali, l’intento elusivo, ossia la generica ma consapevole volontà di avvalersi degli strumenti negoziali previsti dagli artt. 37 e 37-bis D.P.R. 600/1973, al fine di conseguire indebiti vantaggi di carattere impositivo, non può identificarsi con il dolo specifico di evasione, rappresentato dal deliberato ed esclusivo intento di sottrarsi al pagamento delle imposte, nella piena consapevolezza della illiceità tanto del fine, quanto del mezzo utilizzato per ottenere il risultato evasivo. Per la definizione dell’evasione, pienamente differenziabile dalla mera elusione, la ricorrenza contestuale della “finalità” e del “mezzo”, rappresenta quindi un fattore dirimente, esprimendo un disvalore ampio e ulteriore rispetto al mero risparmio d’imposta: in ciò si attesterebbe anche quale fattore idoneo a selezionare gli illeciti penalmente rilevanti da quelli che tali non sono.
Sotto l’aspetto giuridico, l’elusione viene quindi intesa come una fenomenologia dell’illecito, al pari dell’evasione, ma viene graduata in maniera più lieve. In concreto, in una prospettiva giuridicamente rilevante, l’elusione può essere assunta con valenza negativa, considerandola come una...