Il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) si realizza con impiego, sostituzione e trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di delitti non colposi, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. L'autore di un reato fiscale che “utilizza” il denaro proveniente dal medesimo reato può essere perseguito anche per il reato di autoriciclaggio.
Il tema della perseguibilità dell'autore del reato fiscale anche per quello di autoriciclaggio ha sollevato non poche polemiche, in specie perché la doppia incriminazione violerebbe il principio del ne bis in idem: infatti, non si può essere perseguiti due volte per uno stesso reato.
La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte UE è stata presentata da un tribunale della Romania che doveva giudicare anche per il reato di riciclaggio un imprenditore per fatti commessi nel periodo compreso tra il 2009 e il 2013. Il denaro frutto di un'evasione fiscale era stato trasferito in base a un contratto di cessione del credito concluso tra la società amministrata dallo stesso imprenditore e la società di cui era amministratore l'altro concorrente nel reato.
Il giudice del rinvio riteneva che l'art. 1, par. 3, lett. a) della direttiva 2015/849 dovesse essere interpretato nel senso che...