Le spese ospitalità clienti non vanno inserite in modo automatico tra le spese di rappresentanza. Il punto, dopo l’ordinanza della Cassazione n. 13185/2026, torna a essere molto concreto: occorre guardare al motivo per cui il costo è stato sostenuto, al contesto in cui nasce e alla possibilità di collegarlo a un’attività commerciale effettiva. Non basta, quindi, pagare un pranzo, un albergo o un viaggio e indicare in contabilità una causale generica. Serve qualcosa di più solido. Serve una traccia documentale che tenga insieme evento, soggetto ospitato e finalità promozionale o commerciale.La regola parte dall’art. 108, c. 2 del Tuir. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, ma solo nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità fissati dal D.M. 19.11.2008. Tale decreto collega la deduzione a percentuali parametrate ai ricavi e agli altri proventi della gestione caratteristica. È il noto plafond, che spesso limita in modo significativo la deduzione. Dentro lo stesso decreto, però, c’è una previsione diversa. L’art. 1, c. 5 stabilisce che non costituiscono spese di rappresentanza le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili, nei quali l’impresa espone beni o servizi. Lo stesso vale per le visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13185/2026, sembra...