Fallimento del responsabile civile citato in un processo penale
La persona offesa che intenda ottenere la condanna dell’imputato deve costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere la citazione del responsabile civile secondo la disciplina processualpenalistica. Ma cosa succede se il responsabile civile è già sottoposto a procedura concorsuale?
La disciplina fallimentare (oggi liquidazione giudiziale) prevede che, qualora venga proposta una domanda di risarcimento del danno nei confronti di un soggetto poi fallito o del suo assicuratore, responsabile civile, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il fallimento del primo o la messa in liquidazione del secondo comporta l’improseguibilità di qualsiasi domanda sia nei suoi confronti sia nei confronti dell’assicuratore, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare della controversia, mediante istanza di ammissione al passivo.La giurisprudenza ammette però, in deroga al principio sopra esposto, che il danneggiato possa, una volta interrotto il giudizio per effetto del fallimento, riassumerlo nei confronti della curatela, dichiarando formalmente che la richiesta di condanna nei confronti del fallimento debba intendersi eseguibile solo nell’ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis. Con ciò si è voluto affermare che, ove la domanda sia limitata alla condanna diretta dell’assicuratore, la circostanza che al giudizio partecipi (per effetto del litisconsortio necessario) l’assicuratore sottoposto a procedura concorsuale (in presenza del curatore fallimentare o del commissario liquidatore) non rende operante la vis attractiva della procedura, giacché la pronuncia giudiziale non potrà incidere sulla massa e influire sulla par condicio creditorum.Parallelamente nel caso in cui in un processo penale il danneggiato, costituito parte...