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Diritto 02 Agosto 2021

Fallimento del socio illimitatamente responsabile

Il socio illimitatamente responsabile può essere dichiarato fallito decorso un anno dalla sentenza di fallimento o alla pronuncia osta quanto previsto dall'art. 10 L.F. in materia di cessazione dell'esercizio dell'impresa?

Ai sensi dell'art. 147 L.F. il fallimento di una società con soci illimitatamente responsabili produce anche il fallimento di questi ultimi, salvo che non sia già decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata. La perdita della responsabilità illimitata ovvero lo scioglimento del rapporto sociale non può essere individuata nella data di pubblicazione della sentenza di fallimento anche ai fini del termine annuale previsto dall'art. 10 L.F. così come costituzionalmente interpretato alla luce della sentenza n. 319/2000. Non appare infatti invocabile l'art. 2308 C.C. (che prevede fra le cause di scioglimento della società in nome collettivo il fallimento della stessa) trattandosi di un fenomeno per il quale lo scioglimento della società non comporta l'estinzione della stessa (la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo), né lo scioglimento del rapporto sociale inerente i singoli soci (i quali restano, pertanto, illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno, ex art. 10 L.F., per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società); né può invocarsi la causa di scioglimento della società prevista dall'art. 2272, n. 4 C.C....

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