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Diritto 19 Marzo 2020

Fallimento dell'appaltatore dell'opera pubblica

Le Sezioni Unite fanno chiarezza sulla possibilità di riconoscere, o meno, il beneficio della prededuzione al credito del subappaltatore.

Con ordinanza interlocutoria del 12.07.2019, la Sez. I della Cassazione ha rimesso all'esame delle Sezioni Unite la questione riguardante le modalità di soddisfacimento del credito del subappaltatore di opera pubblica nei confronti dell'appaltatore in caso di fallimento di quest'ultimo e, in particolare, se, ove residui un credito dell'appaltatore verso l'amministrazione appaltante e l'amministrazione abbia, in base al contratto, opposto la condizione di esigibilità di cui all'art. 118 del codice del 2006, il curatore, che voglia incrementare l'attivo, debba subire o meno, sul piano della concreta funzionalità rispetto agli interessi della massa, la prededuzione del subappaltatore. Nella giurisprudenza della Suprema Corte, a partire dalla sentenza n. 3402/2012, nel caso in cui la stazione appaltante abbia disposto la sospensione del pagamento a favore dell'appaltatore, si è ritenuto che l'unico modo per sbloccare detta sospensione sia quello di riconoscere al credito del subappaltatore il beneficio della prededuzione, al fine di favorire il pagamento da parte della stazione appaltante e, di conseguenza, di incrementare l'attivo della massa fallimentare, nell'interesse dell'intero ceto creditorio. Più di recente è stato affermato che l'apertura di una procedura concorsuale determina in automatico il verificarsi della sospensione dei pagamenti e, infatti, il mancato pagamento...

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