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Diritto 26 Maggio 2020

Fallimento di una società sottoposta a sequestro preventivo

Le due procedure non si escludono ed è ammissibile il default anche dell'azienda sottoposta a misure antimafia.

Il codice antimafia prevede che un'azienda sottoposta a sequestro penale possa continuare la propria attività alle condizioni stabilite dall'art. 41 del codice antimafia stesso, ma non esclude affatto che questa impresa, se insolvente, possa essere dichiarata fallita. In altri termini, il sequestro penale di un'azienda attiva non conferisce all'impresa alcuna patente di infallibilità, per cui, in mancanza di disposizioni in senso contrario, si deve affermare che, così come un'impresa in attività può essere dichiarata fallita, anche un'impresa attiva e sottoposta a sequestro penale possa essere dichiarata fallita. Questo il principio di diritto, ovvero la massima, enunciata dal Tribunale di Milano, sez. II civile, nel provvedimento del 18.07.2019, n. 947. In primo luogo, occorre ricordare che il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, L.F., non solo qualora apprenda la notitia decoctionis da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale (Cass., sez. I, ordinanza del 14.01.2019, n. 646). Nello stesso senso si è affermato che il Pubblico Ministero è legittimato a chiedere il fallimento...

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