HomepageDirittoFallimento e acquisizione dello stipendio del fallito
Diritto
06 Luglio 2020
Fallimento e acquisizione dello stipendio del fallito
Se il curatore accerta l'esistenza di ulteriori risorse tali da garantire il mantenimento del nucleo familiare, potrà aggredire in toto anche le somme di solito escluse dalla procedura concorsuale.
L'art. 46 L.F. detta la disciplina per i "Beni non compresi nel fallimento" prevedendo che non siano compresi nel fallimento:
1) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto è disposto dall'art. 170 C.C.;
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
I limiti previsti nel comma 1, n. 2) sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia. È, pertanto, sottratta all'attivo fallimentare soltanto la parte dello stipendio occorrente per il mantenimento del nucleo familiare del fallito, il quale vanta un vero e proprio diritto a tale emolumento, che scaturisce dalla mera sussistenza del suo unico presupposto di fatto richiesto (la necessità per il mantenimento del fallito e della famiglia). Il decreto del giudice delegato ha natura non già costitutiva, ma puramente dichiarativa, agendo sul piano non del perfezionamento del diritto, bensì del suo accertamento e liquidazione.
L'art. 46 L.F. delimita il perimetro dei beni del fallito non compresi nel...