Procedure concorsuali 04 Dicembre 2023

Fallimento e compensazione di credito risarcitorio

È possibile compensare un debito nei confronti del fallito con un controcredito verso lo stesso, derivante da una richiesta risarcitoria, se la stessa è sorta prima della dichiarazione di fallimento ancorché l’effettivo esborso sia successivo all’apertura della procedura.

L’art. 56 L.F. consente ai creditori la compensazione coi debiti verso il fallito dei crediti che essi hanno verso lo stesso “ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”, salvo che detti crediti siano stati acquistati “per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore”. La Suprema Corte, con ordinanza 15.11.2023, n. 31764, intervenendo in merito alla compensazione di un credito risarcitorio con un debito per prestazione di servizi, ha ritenuto errata la pronuncia del giudice di merito che aveva escluso la compensazione totale, sull’assunto che il credito “non scaduto” opposto in compensazione potesse esserlo solo in correlazione con l’esborso già sostenuto dalla creditrice, a titolo risarcitorio, nei confronti della danneggiata. L’assunto è stato ritenuto errato giuridicamente, in quanto, ai fini compensativi, ciò che rileva è la preesistenza dei crediti da compensare rispetto alla dichiarazione di fallimento; circostanza che deve essere valutata in relazione al fatto generatore del credito stesso, e cioè alla sua genesi, dal momento che i restanti requisiti della compensazione, quali la liquidità e l’esigibilità, ben possono sussistere al momento della pronuncia giudiziale. Ciò costituisce diretta conseguenza del principio consolidato per cui l’art. 56 L.F. rappresenta una deroga al...

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