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Diritto 09 Gennaio 2023

Fallimento e data certa

In caso di insinuazione al passivo, l’assenza di data certa della scrittura privata, che documenta il contratto, implica che il creditore non possa far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito. 

L’art. 2704 c.c. stabilisce i casi in cui una scrittura privata priva di sottoscrizioni autenticate può ritenersi avere data certa, opponibile ai terzi, individuando nella registrazione del documento, nella morte di uno dei contraenti, nella riproduzione della scrittura in un atto pubblico, il momento in cui si può comunque riconoscere l’anteriorità dell’atto rispetto al fatto descritto. Tale certezza è fondamentale ai fini dell’efficacia che può avere una scrittura privata nei confronti dei soggetti terzi che non ne sono stati sottoscrittori e dell’attitudine del documento a produrre effetti in capo a tali soggetti. Nel caso di fallimento è, quindi, necessario che chi vuole insinuarsi nel passivo riesca a dimostrare la propria ragione di credito con un atto anteriore alla dichiarazione di fallimento. L’articolo citato non riguarda il negozio in sé, ma la data della scrittura e la prova del negozio che si intende dare a mezzo del documento. Il negozio e la sua stipula in data anteriore al fallimento possono di conseguenza essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi riconosciuti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio. Se il contratto è soggetto alla forma scritta ad substantiam, però, deve essere necessariamente documentato da uno scritto munito di data certa anteriore...

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