Il fideiussore, essendo obbligato in solido con il debitore principale ai sensi dell'art. 1944 C.C., una volta effettuato il pagamento è surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore, a norma degli artt. 1949 e 1203, n. 3 C.C. e diviene altresì titolare di una specifica azione di regresso nei confronti di quest'ultimo. Le due azioni sono concorrenti e non cumulabili, nel senso che il fideiussore ha facoltà di scegliere alternativamente l'una o l'altra.
L'esercizio delle predette azioni, in caso di fallimento del debitore principale, trova la sua disciplina negli artt. 61 e 62 L.F. i quali regolano i rapporti con l'azione spettante al creditore per la riscossione dell'eventuale residuo credito e con le azioni di regresso spettanti agli altri condebitori, distinguendo le ipotesi in cui il pagamento del coobligato solidale sia stato effettuato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento da quello che abbia avuto luogo successivamente. Nel primo caso (pagamento fatto prima del fallimento) l'art. 62 L.F. attribuisce al creditore, che abbia ricevuto dal coobligato in solido o da un fideiussore un pagamento parziale, il diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa, mentre il coobligato, che ha diritto di regresso nei confronti del fallito, avrà la possibilità di concorrere nel fallimento per la somma pagata, fermo restando il diritto del creditore di farsi...