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Diritto 22 Giugno 2020

Fallimento e interruzione del processo

La riassunzione di un giudizio civile in cui è parte un soggetto successivamente dichiarato in default deve avvenire entro 3 mesi: la pubblicazione della declaratoria e l'effettiva conoscenza legale dell'evento.

Ai sensi dell'art. 43, c. 3 L.F. l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo pendente, in cui l'impresa fallita era attrice o convenuta. Spetterà al curatore riassumere il giudizio se d'interesse per la massa dei creditori, o al terzo convenire in giudizio la curatela dell'impresa fallita entro 3 mesi dalla conoscenza dell'evento. Stando alla lettera della legge parrebbe che la dichiarazione di fallimento determini automaticamente l'effetto interruttivo, onerando la parte interessata alla riassunzione nei termini indicati dall'art. 305 c.p.c. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte a chiarire che, se è vero che nel giudizio civile la dichiarazione di fallimento della parte costituita determina l'automatica interruzione del processo, senza che sia necessaria la dichiarazione dell'evento, il termine per la riassunzione decorre invece dalla conoscenza legale della sentenza dichiarativa di fallimento, la quale deve essere acquisita nell'ambito dello stesso giudizio sul quale l'evento è destinato ad operare per il tramite di: - una dichiarazione; - una notificazione; - una certificazione rappresentativa dell'evento interruttivo, munita di fede privilegiata o correlata da altro atto avente tale fede. Ne consegue che se la sentenza di fallimento rappresenta il fatto interruttivo, verificato il quale si rende necessaria la riassunzione, il termine di 3 mesi non decorrerà...

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