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Diritto
16 Novembre 2020
Fallimento e interruzione della causa pendente
Il termine per il processo si interrompe al momento della declaratoria per effetto dell'intervenuto dissesto di una delle parti, ma il termine per la riassunzione del processo interrotto decorrerà sempre dalla conoscenza legale/processuale dell'evento interruttivo.
L'art. 43 L.F., così come modificato dal D.Lgs. 5/2006, ha introdotto un nuovo caso di interruzione automatica del processo (statuendo che “l'apertura del fallimento determina l'interruzione”) che in precedenza veniva fatta discendere dalla dichiarazione in giudizio o dalla notifica dell'evento, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. Se è incontroverso che l'effetto interruttivo si ha al momento della dichiarazione di fallimento, questione più delicata riguarda la decorrenza del termine di 3 mesi per la riassunzione del processo, ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
Sul punto la Corte Costituzionale, con la sentenza 17/2010, ha chiarito che la normativa fallimentare, non avendo disposto nulla in merito alla decorrenza del termine, vada integrata con quanto previsto dall'art. 305 c.p.c. tutelando, da un lato, la parte colpita dall'evento e, dall'altro lato, il diritto di difesa della parte cui il fatto interruttivo non si riferisce. L'esigenza di contemperare i diversi interessi in gioco ha portato ad interpretare l'articolo nel senso che il termine per la riassunzione debba farsi decorrere non già dal giorno in cui accada l'evento interruttivo, bensì dal giorno in cui detto evento è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima.
La conoscenza che innesca il decorso del termine per la riassunzione è quella “legale”, concetto che non può...