RICERCA ARTICOLI
Procedure concorsuali 30 Aprile 2026

Fallimento e misure di prevenzione

Lo Stato "piglia tutto" e il curatore alza bandiera bianca.

Quando il diritto penale della prevenzione incrocia le procedure concorsuali, il risultato è spesso un cortocircuito normativo che disorienta i professionisti. La domanda sorge spontanea: chi comanda quando sui beni del fallito si abbatte la scure del sequestro e della confisca antimafia? La risposta della giurisprudenza è ormai granitica e, se vogliamo, spietata: è lo Stato "piglia tutto" e l'amministratore giudiziario si sostituisce in toto al curatore. A ribadire questa gerarchia assoluta, con implicazioni pratiche dirimenti per la nostra quotidianità professionale, è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza 17.04.2026, n. 9879.Il caso di specie è un classico "manuale di sopravvivenza" (spesso illecita) per società decotte: una Srl, in pendenza di procedura prefallimentare, tenta lo spogliamento patrimoniale alienando immobili a una prima società, che a sua volta li fa rimbalzare a terzi. Interviene il fallimento e la curatela, come da prassi, incardina l'azione di simulazione per recuperare l'attivo sottratto ai creditori. Fin qui, ordinaria amministrazione. Ma ecco il colpo di scena: scatta la misura di prevenzione, l'intero compendio aziendale viene sequestrato e poi confiscato, con conseguente ingresso in campo degli amministratori giudiziari che subentrano nel processo in corso.A questo punto, la difesa dell'acquirente finale tenta la carta del formalismo, eccependo il difetto di legittimazione attiva degli amministratori giudiziari a...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.