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Diritto 19 Ottobre 2020

Fallimento e obblighi della curatela in tema di locazione

Il recesso del curatore da un contratto pendente alla data della declaratoria e la posizione del locatore che rifiuta la riconsegna dell'immobile in caso di cattivo stato manutentivo.

In caso di fallimento del conduttore, il contratto di locazione di immobili prosegue con il curatore, che subentra nei diritti e negli obblighi contrattuali fino a quando non decida di recedere dal contratto. Fino a tale momento il curatore è certamente tenuto al pagamento dei canoni che scadono dopo l'apertura del fallimento, mentre successivamente, una volta esercitato il recesso, è tenuto, oltre che alla restituzione della cosa locata (art. 1590 C.C.), a corrispondere al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso. Quest'ultimo non riguarda, in sè, il profilo della restituzione del bene e delle eventuali opere di ripristino prodromiche alla riconsegna, trattandosi di indennizzo non onnicomprensivo, bensì collegato all'anticipato recesso effettuato dal curatore. Giova ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il locatore potrà legittimamente rifiutare la riconsegna se l'immobile offerto in restituzione dal conduttore si trova in stato non corrispondente a quello descritto dalle parti all'inizio della locazione, oppure se il conduttore ha effettuato trasformazioni o innovazioni e l'esecuzione delle opere di ripristino implichi il compimento di un'attività straordinaria e gravosa. In tale caso, il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione è in via di principio legittimo fino a quando quelle somme non siano state corrisposte dal conduttore; la legittimità del rifiuto...

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